Un conto corrente è uno strumento tecnico bancario che consente la gestione del denaro depositato presso il proprio istituto di credito; il rapporto contrattuale è definito dall’articolo 1823 del Codice Civile.

 

Con un conto corrente il correntista, cioè il titolare del conto, può utilizzare la moneta bancaria (denaro elettronico) ed altri strumenti finanziari.

 

Il conto corrente è utilizzato dalle partite IVA e dai liberi cittadini; in base al soggetto proprietario il conto corrente assume diversi scopi.

 

Strumento di sostituzione del denaro contante (assegni, carte di credito, carte di debito, addebiti pre autorizzati) e servizi di home banking.

 

Ogni conto è identificato dall’International Bank Account Number noto come codice alfanumerico IBAN composto da 27 caratteri per identificare lo Stato (ISO 3166-1), due cifre di controllo e dal codice BBAN.

 

Il codice alfanumerico BBAN(Basic Bank Account Number cioè le coordinate bancarie nazionali) di 23 caratteri contiene al suo interno il codice CIN (Control Internal Number), il codice ABI della Banca (Associazione Bancaria Italiana), il codice CAB dell’Agenzia o Succursale della Banca (Codice di Avviamento Bancario) e dal codice di Conto Corrente

 

Articoli del Codice Civile

Qui di seguito vi elenchiamo gli articoli che ne danno una delineazione generale:

  • 1823 – rapporto contrattuale tra le parti;
  • 1824 – esclusione dei crediti suscettibili;
  • 1825 – decorrenza degli interessi;
  • 1826 – costi e commissioni;
  • 1827 – azioni ed eccezioni sul credito;
  • 1828 – garanzia sul credito;
  • 1829 – garanzie per la solvenza di terzi;
  • 1830 – sequestro e pignoramento;
  • 1831 – chiusura e saldo;
  • 1832 – estratto conto;
  • 1833 – chiusura conti;
  • 1834 – deposito a risparmio;
  • 1835 – pagamenti del libretto deposito;
  • 1836 – età minima per la gestione dl conto;
  • 1837 – deposito di titoli in amministrazione;
  • 1838 – obblighi della banca sui depositi di titoli in amministrazione;
  • 1852 – gestione conto da parte del correntista;
  • 1853 – gestione multi conto corrente:
  • 1854 – un conto con più di un correntista;
  • 1855 – operazioni regolate nel conto;
  • 1856 – esecuzione bancaria conto terzi;
  • 1857 – operazioni regolate con applicati gli articoli 1826; 1829 e 1832 del CC.

 

Ricordiamo che il Codice Civile fornisce delle linee guida generali, ogni Istituto di Credito nel rispetto del Codice Civile approfondisce la materia.

 

Tipologie di conto

Dall’elenco sopra citato si evince che il Codice Civile delinea due tipologie di Conto Corrente:

  • ordinario: con l’articolo 1823  si definisce che il conto è il contratto col quale le parti si obbligano ad annotare in un conto i crediti derivanti da reciproche rimesse, considerandoli inesigibili e indisponibili fino alla chiusura del conto. Il saldo del conto è esigibile alla scadenza stabilita. Se non è richiesto il pagamento, il saldo si considera quale prima rimessa di un nuovo conto e il contratto s’intende rinnovato a tempo indeterminato;
  • bancario: con l’articolo 1852 si afferma che il deposito, l’apertura di credito o altre operazioni bancarie siano regolate in conto, il correntista può disporre in qualsiasi momento delle somme risultanti a suo credito, salva l’osservanza del termine di preavviso eventualmente pattuito (artt. 1826, 1829, 1832 e 1857 del CC).

 

Il conto bancario a sua volta si divide in semplice e di corrispondenza.